Si comunica che l’assunzione in servizio del seguente personale:
- docenti e personale ATA in assegnazione provvisoria;
- docenti e personale ATA in utilizzo;
- docenti e personale ATA trasferiti;
- docenti e personale ATA neo-immessi in ruolo;
- docenti e personale ATA incaricati fino al 30.06.2022 o fino al 31.08.2022;
- docenti di Religione Cattolica a t.d.;
dovrà essere effettuata il giorno mercoledì 1 settembre presso l’Ufficio di Segreteria – sede di via Ammiraglio Curzon 34 - con i seguenti orari:
- dalle ore 9:00 alle ore 10:00 – Docenti di scuola dell’infanzia;
- dalle ore 10:00 all ore 11:00 – Docenti di scuola primaria;
- dalle ore 11:00 alle ore 12:00 – Docenti di scuola secondaria di primo grado;
- dalle ore 12:00 alle ore 13:00 – Personale A.T.A.
Si invita il personale a presentarsi già munito di :
- Modello assunzione in servizio (compilato)
- Fotocopia documento di riconoscimento (fronte-retro)
- Fotocopia Codice Fiscale o Tessera Sanitaria (fronte-retro)
- Fotocopia dell’ultimo cedolino
- Copia digitale o fotostatica della certificazione verde c.d. “green pass”
Con riferimento al DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, si comunica che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19” (cd. Green pass) per tutto il personale scolastico. La norma in questione definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.
Tale certificazione viene rilasciata dopo:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E’ previsto, infatti, che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105”.
Ai sensi della circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
Si precisa che i medici di base possono rilasciare la certificazione di esenzione dal vaccino solo se operanti nell’ambito della campagna di vaccinazione.
Ai sensi del succitato decreto, fatti salvi i casi di controindicazione permanente o temporanea al vaccino, opportunamente certificati dalle competenti autorità sanitarie e acquisiti agli atti, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, art. 9 TER del decreto n. 111 del 6 agosto 2021 da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”.
Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. In attesa della circolare ministeriale che disciplinerà le modalità di acquisizione e controllo della certificazione verde, oggetto di prossima comunicazione, si consiglia vivamente a tutto il personale scolastico, docente e ATA, di provvedere a quanto sopra indicato onde evitare di incorrere nelle summenzionate sanzioni previste per legge.
Si confida in una precisa e fattiva collaborazione.