Si informa tutto il personale che è stato pubblicato sul sito istituzionale il bando relativo all’individuazione del Medico Competente per l’a.s. 2021/2022. Tale figura effettuerà la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 Luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti “lavoratori fragili” che ne faranno richiesta.
Il Medico Competente verrà coinvolto nella identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, considerate anche la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 aprile 2020, recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività e gli Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili” di cui alla Circolare n. 13 del Ministero della Salute del 4 Settembre 2020.
Il concetto di fragilità
Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.
L’età non costituisce da sola elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità: la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
Indicazioni operative
Pertanto, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, la/il lavoratrice/lavoratore che ritiene di essere in condizioni di fragilità può sottoporsi volontariamente a visita presso il Medico Competente, presentando al Dirigente scolastico richiesta, secondo il modulo allegato, presso l’Ufficio di Dirigenza entro il 6 settembre 2021. La richiesta dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.
A supporto della valutazione, la lavoratrice/il lavoratore si impegna a produrre al Medico Competente, documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.
Su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, potrà anche inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:
- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie
strutture territoriali;
- le Aziende sanitarie locali
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
Le visite saranno effettuate presso il locale “triage” della scuola secondaria “Caminiti” nel giorno ed ora stabiliti con il medico competente.
La/il lavoratrice/lavoratore in occasione della visita medica indosserà idonea protezione (mascherina); non si presenterà alla visita in presenza di febbre elo sintomi respiratori seppur lievi.
Contenuti del giudizio medico-legale
Il medico esprime il giudizio di idoneità, acquisita descrizione dettagliata da parte del Dirigente Scolastico circa la mansione svolta dal lavoratore, circa l’ambiente di lavoro dove presta attività, circa le misure di prevenzione e protezione adottate nel DVR.
Fornisce, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
E’ necessario ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.