Richiesta uscita autonoma da scuola per minori di 14 anni (alunni frequentanti le Scuole Secondarie di I° grado)
In attuazione dell’art. 19 bis Legge 172 del 4 dicembre 2017 già pubblicata in Gazzetta Ufficiale che recita: “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione”, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni”.
I genitori interessati potranno autorizzare la scuola a consentire l’uscita autonoma del proprio figlio formalizzando la richiesta, compilando il modello allegato alla presente circolare. Il modello, debitamente compilato e firmato (da entrambi i genitori o dal tutore), dovrà essere consegnato al docente coordinatore della classe, improrogabilmente entro la data di inizio utilizzo.
Le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni all’Istituto avranno efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca per iscritto.
Entrata/Uscita anticipata dell’alunno (Scuole Primarie e Secondarie di I grado)
Le giustificazioni per le assenze e/o i ritardi occasionali, ovvero quelli dovuti a imprevisti, saranno presentate dai genitori tramite la funzione “Autorizzazioni” del registro elettronico, inserendo la richiesta di permesso.
In caso di mancata presentazione della giustificazione su registro elettronico, gli insegnanti annotano l’obbligo di presentarla il giorno immediatamente successivo. Dopo il terzo giorno senza giustificazione, il coordinatore avvisa la famiglia.
Giustificazione delle assenze e certificato medico
Scuole dell’Infanzia
Per le assenze di malattia superiori a 3 giorni, i genitori degli alunni dovranno produrre certificato medico scolastico per la riammissione alle scuole dell’infanzia, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
Scuole Primarie e Secondarie di I grado
Per le assenze per malattia di 5 o più giorni (compresi i giorni festivi inclusi all’interno del periodo), è necessario, oltre alla giustificazione dei genitori sul registro elettronico, anche il certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione, attraverso la formula “esente da malattie infettive”. Nel caso di gravi problemi di salute tempestivamente certificati le assenze, a giudizio del Consiglio di Classe, potranno non essere computate ai fini della validità dell’anno scolastico nei limiti delle deroghe deliberate in Collegio dei docenti. Le assenze per motivi di famiglia non vanno certificate, ma è necessario informare preventivamente il Coordinatore di Classe. Qualore le assenze diventassero numerose, il Docente Coordinatore convocherà i genitori. Si ricorda, in base al DPR 122/09 ed alla CM 20/11, che l’anno scolastico sarà valido se il numero delle ore di assenza non supererà il 25% del numero di ore di lezione. Si esortano dunque gli alunni e i genitori a limitare il numero delle assenze, ritardi ed uscite ai soli casi di effettiva necessità.
In entrambi i casi le assenze, rispettivamente superiori a 3 o 5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la riammissione