Si sottopone alla Vostra attenzione l’ordinanza 13 maggio 2024, n. 12991 sezione lavoro della CORTE DI CASSAZIONE che chiarisce:
• la necessità di documentare in maniera dettagliata le motivazioni per le quali il dipendente chiede di fruire dei tre giorni di permesso per motivi personali nonché, per i medesimi motivi, fino a non più di sei giorni di ferie ex articolo 15, comma 2 del CCNL del comparto scuola 2006/2009
• i margini di discrezionalità del dirigente scolastico nel concedere i permessi o i giorni di ferie chiesti ai sensi del suddetto articolo.
La Cassazione con ORDINANZA 13 MAGGIO 2024, N. 12991 SEZIONE LAVORO ha confermato la correttezza della decisione del dirigente scolastico di negare a un dipendente la fruizione del
permesso muovendo dalla considerazione che la disciplina contrattuale di cui all’articolo 15, comma 2, del CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2009, “[…] essendo formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie fuori Milano) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l’esigenza dell’assenza dal lavoro […]”.
In buona sostanza la Suprema Corte ha statuito la ferrea necessità di motivare, adeguatamente e specificatamente, le richieste di permesso; in assenza di motivazione o se la motivazione non è adeguata a giustificare l’indisponibilità del lavoratore a rendere la prestazione, il permesso non va autorizzato.
È importante sottolineare che il lavoratore è tenuto a fornire la motivazione perché solo così il dirigente è posto in grado di esercitare le sue funzioni che, nella fattispecie, consistono nel bilanciare l’interesse del richiedente con la contrapposta esigenza di regolarità del servizio nonché nel decidere se autorizzare o meno il permesso. Non si tratta, in altri termini, di conculcare un diritto del dipendente ma di contemperarlo non già con astratte esigenze organizzative ma con l’effettività del diritto all’istruzione, costituzionalmente garantito.
Alla luce di quanto suiesposto, il personale docente è tenuto ad inviare le richieste di permesso rientranti nella disciplina contrattuale di cui all’articolo 15, comma 2, del CCNL di comparto per il quadriennio 2006/2009 con conguo anticipo(5 gg.prima), corredate da opportuna motivazione documentata anche tramite autocertificazione allo scopo di procedere ad una valutazione circa l’opportunità della richiesta sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze.