Con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze.
ASSENZA PER MALATTIA
Le norme che disciplinano le assenze per malattia dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni – da cui la presente direttiva trae indicazioni – derivano dal combinato disposto del C.C.N.L. del 29/11/07 e del D.L. 112 del 2008, convertito nella Legge n. 133/2008 e come modificato dai relativi articoli del D.L.gs. n. 27 ottobre 2009 n. 150, nonché dal combinato del D.M. 18 dicembre 2009 n. 206, dall’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001, dal D.P.C.M. n. 206/2017 e delle apposite circolari esplicative richiamate nella circolare della Funzione Pubblica del 19 luglio 2010 n. 8, relativa alle “assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti”, nonché dal Decreto F.P. 17/10/2017 n. 206 (visite fiscali).
Modalità di comunicazione dell’assenza - Personale Docente
La comunicazione dell’assenza per malattia o la proroga di un evento già in corso devono essere effettuate, da parte di tutto il personale, telefonicamente all’ufficio di segreteria al mattino, entro le ore 08.00, a prescindere dal turno di servizio o in casi eccezionali non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui l’assenza per malattia si verifica, comunicando, se possibile, la presumibile durata della prognosi (art. 17, co. 10 e 11, del CCNL 2007). La telefonata ha valore di fonogramma e come tale viene protocollata. È necessario che l’ufficio sia informato per tempo dell’assenza, per essere messo in condizione di procedere alle sostituzioni o alla nomina del supplente nei casi contemplati dalla normativa. Il docente ha l’obbligo di comunicare mediante apposita modulistica entro le ore 12:00 del giorno di inizio dell’assenza.
Il docente deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell’assenza. In caso contrario la comunicazione di assenza per malattia si intende della durata di un solo giorno. Nel caso di richiesta di prolungamento dell’assenza, informare l’Ufficio prima della scadenza dei giorni richiesti.
Appena possibile e’ necessario fornire il numero di protocollo della certificazione medica. Il docente deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell’assenza.
I docenti con cattedra orario esterna devono darne comunicazione anche alle altre scuole.
Le esclusioni dall’obbligo di reperibilità e dalla decurtazione della retribuzione devono essere espressamente
dichiarate dal personale nella comunicazione dell’assenza e documentate con idonea certificazione medica.
Modalità di comunicazione dell’assenza - Personale A.T.A.
La comunicazione dell’assenza per malattia o la proroga di un evento già in corso devono essere effettuate, da parte di tutto il personale, telefonicamente all’ufficio di segreteria al mattino entro le ore 07.30, a prescindere dal turno di servizio, o in casi eccezionali non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui l’assenza per malattia si verifica, comunicando, se possibile, la presumibile durata della prognosi (art. 17, co. 10 e 11, del CCNL 2007).
La telefonata ha valore di fonogramma e come tale viene protocollata. Il dipendente ha l’obbligo di comunicare mediante apposita modulistica entro le ore 12:00 del giorno di inizio dell’assenza. È necessario che l’ufficio sia informato per tempo dell’assenza, per essere messo in condizione di riorganizzare il servizio. Il personale deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell’assenza. In caso contrario la comunicazione di assenza per malattia si intende della durata di un solo giorno. Nel caso di richiesta di prolungamento dell’assenza, informare l’Ufficio prima della scadenza dei giorni richiesti.
Le esclusioni dall’obbligo di reperibilità e dalla decurtazione della retribuzione devono essere espressamente dichiarate dal personale nella comunicazione dell’assenza e documentate con idonea certificazione medica.
Appena possibile si deve poi fornire il numero di protocollo della certificazione medica.
Visita fiscale: reperibilità e controllo - Decreto F.P. n. 206 del 17 ottobre 2017. Inoltro certificati di malattia – Tutto il personale
A seguito dell’entrata a regime della nuova procedura di inoltro telematico dei certificati di malattia il lavoratore non è più obbligato all’invio del certificato cartaceo. Tale obbligo permarrà solo nei seguenti casi:
• certificato emesso da struttura ospedaliera o da pronto soccorso;
• eventuali certificazioni indicanti prognosi di post ricovero ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa;
• certificato rilasciato da libero professionista (non più di due volte nell’anno scolastico).
Sarà onere del lavoratore farsi rilasciare dal medico il numero di protocollo identificativo del certificato, trasmetterlo immediatamente per via telefonica o indicandolo sul modulo, se noto, entro le ore 12:00 del giorno di inizio dell’assenza.
Infortunio – Tutto il personale
Il dipendente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al proprio datore di lavoro, qualsiasi infortunio gli sia capitato, anche se di lieve entità, presentando al datore di lavoro il primo certificato medico (e gli eventuali successivi) e relazione dettagliata dell’accaduto.
N.B. In allegato la circolare completa e Informativa aspettativa