banner buono libroSi ricorda che, in base alla normativa di riferimento (art. 508 Dlgs n. 297/1994; art. 53 Dlgs n. 165/2001 novellato dalla Legge 190/2012. , circ. MIUR n. 497/2002, circ. MIUR n. 1584/2005), per il personale della scuola è richiesta una specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico sia per l’esercizio della libera professione (quella per cui è prevista l’iscrizione a un albo professionale), sia per l’esercizio di attività retribuite e non, temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche, con l’eccezione di:


1.    collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
2.    utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
3.    partecipazione a convegni e seminari;
4.    incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
5.    incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori  ruolo;
6.    incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita;
7.    attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Sono esclusi dal regime delle autorizzazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.


Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda le lezioni private, la materia è regolamentata dall’art. 508, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs 297/94 (incompatibilità) che stabilisce confini netti per l’esercizio di tale attività:
1.    Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2.    Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3.    Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il DS può vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, “sentito il consiglio di istituto”.

Si richiama l’attenzione del personale docente ed ATA sulla circ. n. 1584/2005 del MIUR riguardante l’oggetto. Come è noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono. L’art. 53, comma 7 del Dlgs 165/2001 ha ribadito l’obbligo per i soggetti (siano essi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o privati) che intendono conferire incarichi retribuiti, di richiedere preventivamente l’autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi. Le predette amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi.

Si richiama la sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D.Lgs. 165/01: se l’attività svolta dal dipendente e ricadente nei casi sopra indicati viene svolta senza informazione e previa autorizzazione del DS si applica la risoluzione del contratto e l’applicazione del danno erariale, con restituzione delle somme guadagnate dal dipendente per il periodo di vigenza del contratto viziato dal difetto di incompatibilità.

Al fine di evitare le sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati, e come tali passibili di sanzioni.


               Precisato che l’autorizzazione in questione può essere richiesta all’amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico o dal dipendente interessato, è onere di quest’ultimo informare i soggetti esterni che, in ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata a questo istituto prima del conferimento dell’incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l’amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza per concedere la prescritta autorizzazione.

            La domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto che, dopo averla esaminata, concederà o meno l’autorizzazione.


I moduli allegati, debitamente compilati, dovranno essere consegnati alla segreteria del personale.

Allegato 1 – autorizzazione a svolgere la libera professione  Mod. 1

Allegato 2 – autorizzazione a svolgere altre attività Mod. 2

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