In riferimento all’oggetto, richiamando la nutrita normativa vigente, si forniscono di seguito alcune indicazioni, che potrebbero essere riviste a seguito di eventuali ulteriori specifiche emanate dagli organi competenti:
- Assenza per motivi diversi da malattia (impegni del minore in attività sportive/culturali/motivi di famiglia/ecc) oltre tre giorni per la scuola dell’Infanzia - oltre 5 giorni per la scuola primaria e secondaria
Se l’alunno/a è coinvolto/a in attività extra scolastiche che confliggono con la frequenza la famiglia avrà cura di darne preventivo avviso alla scuola tramite l’invio del modulo allegato “Avviso preventivo” (MODULO A) all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. In mancanza del modulo preventivo l’alunno sarà riammesso alle lezioni esclusivamente con certificazione medica.
Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica si rimanda alla nota n. 2065 del 2 marzo 2011, richiamata dalla Circolare dello stesso M.I.U.R. La società sportiva in cui è tesserato l’atleta dovrà redigere su carta intestata un certificato, da consegnare presso la segreteria scolastica con congruo anticipo rispetto all’assenza prevista. Tale certificato dovrà riportare il nome esatto dell’Associazione Sportiva, la Federazione cui è affiliata, il nome e cognome dell’atleta interessato, la denominazione della scuola e della classe frequentata, nonché specificare dettagliatamente la manifestazione o l’evento cui l’atleta dovrà prendere parte. Tali assenze, rientranti tra i casi eccezionali deliberati dal Collegio dei Docenti, legittimano la deroga al limite minimo di presenza dei tre quarti del monte ore annuale. L’assenza dovrà, comunque, essere giustificata tramite registro elettronico.
- Assenza per malattia (entro tre giorni Scuola dell’Infanzia - entro 5 giorni Scuola Primaria e Secondaria)
Se l’assenza è dovuta a ragioni di salute che, con assoluta certezza, non sono riconducibili al COVID-19, il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dovrà giustificare tempestivamente tramite registro elettronico.
- Assenza per malattia (oltre tre giorni scuola dell’Infanzia - oltre 5 giorni scuola primaria e secondaria).
In caso di assenza per motivi di salute ordinari, superiore ai summenzionati giorni, l’alunno/a potrà rientrare a scuola presentando un certificato del medico di medicina generale/Pediatra di libera scelta. Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dovrà giustificare tempestivamente tramite registro elettronico.
Alla scuola dell’Infanzia è richiesta la certificazione di riammissione al 4 giorno di assenza per “malattia superiore a 3 giorni” significa che la riammissione al 4° giorno non necessita di certificato medico che occorre invece in caso di riammissione al 5° giorno oltre dall’inizio della malattia.
Alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado è richiesta la certificazione di riammissione al 6 giorno di assenza per “assenza per malattia superiore a 5 giorni” significa che la riammissione al 6° giorno non necessita di certificato medico che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno o oltre dall’inizio della malattia.
- Assenza a seguito dell’allontanamento da scuola per sintomi correlati al COVID-19.
Se l’assenza interviene a seguito dell’allontanamento da scuola per sintomi correlati al COVID-19, il genitore/titolare della responsabilità genitoriale compilerà, all’atto del ritiro da scuola, l’apposito modulo in cui si assume la responsabilità di rivolgersi tempestivamente al proprio Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale; il rientro a scuola sarà possibile solo dopo che il pediatra/medico avrà effettuato le valutazioni del caso e prodotto relativo certificato di nulla osta alla ripresa delle lezioni ovvero esibizione al docente della prima ora dell’esito negativo del tampone diagnostico effettuato c/o strutture pubbliche o private autorizzate. Il genitore/titolare della responsabilità genitoriale dovrà comunque giustificare tempestivamente tramite registro elettronico.
5. Assenza per Covid-19
In questo caso le famiglie comunicheranno alla scuola la condizione di positività del proprio/a figlio/a all’indirizzo e-mail dedicato Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (non è necessario utilizzare alcuna modulistica). Il minore potrà essere riammesso alla frequenza esclusivamente mediante l’esibizione, al docente della prima ora, dell’esito negativo del test antigenico rapido e/o molecolare effettuato c/o le strutture pubbliche o private autorizzate, accompagnato dall’autodichiarazione di fine isolamento (MODULO B). In ogni caso l’assenza andrà giustificata anche sul registro elettronico.
Si precisa che il Ministero della Salute, in data 31 Agosto 2022, ha così aggiornato le indicazioni riguardo il contenimento e la gestione dei casi COVID 19, “le persone risultate positive a un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo di isolamento.
- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.”
IN SINTESI
- In mancanza dell’avviso preventivo, se l’assenza è superiore ai tre giorni per la scuola dell’Infanzia e ai 5 giorni per la scuola primaria e secondaria l’alunno/a sarà riammesso/a alle lezioni esclusivamente con certificazione medica fatto salvo il caso in cui sia stata prodotta comunicazione preventiva (modulo A).
- Nel caso di assenze di durata inferiore (3 giorni infanzia, 5 giorni primaria e secondaria di primo grado) non è necessaria alcuna comunicazione preventiva. In tal caso le famiglie giustificheranno l’assenza mediante registro elettronico.
PRECISAZIONE SULL’ALLONTANAMENTO
I docenti attiveranno la procedura di allontanamento dopo aver attentamente osservato sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo:
a) sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa;
b) temperatura corporea superiore a 37.5°C;
c) test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.
Si precisa, altresì, che gli alunni e le alunne con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria (coprirsi naso e bocca durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta da eliminare nel più vicino raccoglitore di rifiuti). La sola rinorrea/rinite (raffreddore), infatti, è considerata condizione frequente nei bambini e negli adolescenti e non sempre determina motivo di assenza dalle attività didattiche. Pertanto, la sola rinorrea/rinite (raffreddore) non può essere considerata motivo di allontanamento in quanto non incompatibile con la partecipazione all’attività scolastica.
Gli allegati di cui sopra sono anche reperibili sul sito della scuola nella sezione MODULISTICA FAMIGLIE.
Si invitano i docenti in servizio alla prima ora a voler verificare l’avvenuta giustificazione secondo le modalità richiamate ai punti da 1 a 5 e ad esigere – ove previsto – il certificato medico di riammissione.
LA VERIFICA ANDRÀ FATTA PRONTAMENTE AL MOMENTO DELL’INGRESSO IN AULA DELL'ALUNNO AL FINE DI PERMETTERE IL TEMPESTIVO ALLONTANAMENTO IN CASO DI MANCANZA O INADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RIAMMISSIONE.
Dopo l’annotazione sul R.E., il certificato medico di riammissione dovrà essere trasmesso tempestivamente in segreteria per il tramite di un collaboratore scolastico o, nel caso dei plessi periferici, per il tramite del responsabile di plesso per il conseguente inoltro.
Si raccomanda la puntuale osservanza di quanto indicato costituendo l’omissione del controllo grave inadempienza.