Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 ,recante: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente: Art. 4 c 1 (Tutela della salute nelle scuole) All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e’ esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell’ipotesi di violazione del divieto. È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell’edificio scolastico, scale anti- incendio ed aree all’aperto compresi, anche durante l’intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma.
Ai sensi dell’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n.448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Villa San Giovanni), consegnando copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto. I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all’interno dell’Istituto sostanze vietate,si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico ha individuato come responsabili preposti all’applicazione del divieto i responsabili di plesso con i seguenti compiti:
- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.