banner monitoraggioIl Ministero dell'Istruzione con Ordinanza n. 64 del 14 marzo 2022 ha definito le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Si indicano di seguito le principali procedure relative all’Esame così come previste dalla normativa di riferimento (essenzialmente OM 64/2022, Dlgs 62/2017, DM 741/2017, DM 742/2017,  DPR 263/2012), rimandando a successive comunicazioni per gli aspetti organizzativi (calendario d’Esame, istruzioni operative, …) e valutativi (modalità e criteri di valutazione delle prove d’Esame).

  1. TEMPI

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

  1. AMMISSIONE

Requisiti per l’ammissione all'Esame

In sede di scrutinio finale gli alunni delle classi terze sono ammessi all’esame di Stato in presenza dei seguenti requisiti:

  1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;
  2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Voto di ammissione

Il voto di ammissione, in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno secondo le modalità e criteri adottati dal Collegio dei docenti.

Non ammissione all’Esame

il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline

  1. COMMISSIONE D’ESAME

Presso l’istituzione scolastica è costituita la Commissione d'esame, composta da tutti i docenti del Consiglio di classe. Svolge le funzioni di Presidente della Commissione il dirigente scolastico.

La Commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

  1. PROVE D’ESAME

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

  1. prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;
  2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del DM 741/2017;
  3. colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017.

Prova scritta relativa alle competenze d’Italiano

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La commissione predispone tre teme di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

  1. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
  2. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
  3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

  1. problemi articolati su una o più richieste;
  2. quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Colloquio

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze. abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.

Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di

strumento.

Correzione e valutazione delle prove

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare, attribuendo a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

 

  1. VOTO FINALE

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione.

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