Circolare 30 del 29/09/2025

Cessazione dal servizio 1° settembre 2026 – D.M. n. 182 del 25/09/2025 – C.M. n. 205851 del 25/09/2025

Antonio Pellicano'

Personale amministrativo

Si comunica al personale DOCENTE e ATA che il Ministero ha pubblicato il D.M. 182 del 25/09/2025 e la relativa circolare ministeriale n. 205851 di pari con cui disciplina la presentazione delle istanze del personale che intende cessare dal servizio il prossimo 1° settembre 2026.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di cessazione, per il personale docente, compresi gli insegnanti di religione cattolica, educativo ed ATA a tempo indeterminato dovrà essere presentata, ESCLUSIVAMENTE tramite POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2025.

TIPOLOGIA DOMANDE DI CESSAZIONE ORDINARIA

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di sette diverse opzioni di istanza POLIS che saranno attive tutte contemporaneamente:

  • la prima conterrà le domande di cessazione con i requisiti ordinari (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di vecchiaia per i dipendenti che svolgono attività gravose con 30 anni di contribuzione al 31 agosto 2026, dimissioni volontarie senza maturazione del diritto a pensione, domanda di cessazione del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti);
  • la seconda conterrà la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento di quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021;
  • la terza conterrà la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento di quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022;
  • la quarta conterrà la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento di quota 103, da maturare entro il 31 dicembre 2023;
  • la quinta conterrà la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento della pensione anticipata flessibile, da maturare entro il 31 dicembre 2024;
  • la sesta conterrà la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento della pensione anticipata flessibile, da maturare entro il 31 dicembre 2025;
  • la settima conterrà la domanda di cessazione dal servizio con opzione donna sia per coloro che hanno maturato il requisito entro il 31/12/2021 che per coloro che lo hanno maturato entro il 31/12/2022 alle condizioni previste dall’art.1, comma 292, della L.197/2022 che per coloro che lo hanno maturato entro il 31/12/2023 sempre con i requisiti richiesti, ovvero per coloro che lo hanno maturato entro il 31/12/2024.

N.B.: in presenza di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100, 102, 103, “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”, la procedura tratterà queste ultime in subordine alla prima istanza. L’inoltro di entrambe le istanze risulta utile nel caso in cui, qualora INPS riscontri la mancanza di certificazione dei requisiti per la pensione anticipata, si voglia ugualmente cessare dal servizio accedendo alla pensione quota 100, 102, 103, pensione anticipata flessibile o opzione donna.

REQUISITI

Pensione di vecchiaia, con i requisiti previsti dalla Legge Fornero (istanza POLIS nr.1):

  • d’ufficio, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni al 31 agosto 2026 e del requisito contributivo di almeno 20 anni. In questo caso non è necessario presentare l’istanza POLIS.
  • a domanda, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni al 31 dicembre 2026 e del requisito contributivo di almeno 20 anni;

Pensione di vecchiaia, con i requisiti previsti per i lavori gravosi di cui all’art.1, commi da 147 a 153 della L.205/2017 – istanza POLIS nr.1).

I lavoratori che svolgono da almeno 7 anni negli ultimi dieci attività particolarmente faticose e pesanti – ovvero 6 anni negli ultimi 7 – (c.d. attività usuranti – per il comparto scuola i docenti della scuola dell’infanzia), e che sono in possesso in una anzianità contributiva di almeno 30 anni al 31 agosto 2026 possono usufruire del collocamento in pensione in deroga all’incremento dei requisiti legati alla speranza di vita. Pertanto, potranno essere collocati in pensione, a domanda, coloro che posseggono il requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2026 e il requisito contributivo di 30 anni al 31 agosto 2026.

Inoltre, per tali categorie di lavoratori non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo previste dalla Legge 228/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

Pensione anticipata (istanza POLIS nr.1):

  • Per le donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2026;
  • Per gli uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2026.

In questo caso non viene richiesto il requisito anagrafico;

Quota 100 (istanza POLIS nr.2):

  • Per i lavoratori e le lavoratrici con almeno 62 anni di età ed almeno 38 anni di contributi entrambi maturati entro il 31 dicembre 2021;

Quota 102 (istanza POLIS nr.3):

  • Per i lavoratori e le lavoratrici con almeno 64 anni di età ed almeno 38 anni di contributi entrambi maturati entro il 31 dicembre 2022;

Quota 103 (istanza POLIS nr.4):

  • Per i lavoratori e le lavoratrici con almeno 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva minima maturati entro il 31 dicembre 2023;

Pensione anticipata flessibile (istanza POLIS nr.5):

  • Per i lavoratori e le lavoratrici con almeno 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva minima maturati entro il 31 dicembre 2024 con calcolo della pensione con le regole dell’opzione al sistema contributivo;

Pensione anticipata flessibile (istanza POLIS nr.6):

  • Per i lavoratori e le lavoratrici con almeno 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva minima maturati entro il 31 dicembre 2025 con calcolo della pensione con le regole dell’opzione al sistema contributivo;

Opzione donna (istanza POLIS nr.7):

·           Esclusivamente per le donne con 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva (maturati entrambi entro il 31 dicembre 2021).

L’assegno  pensionistico  sarà  calcolato  esclusivamente  con  il  calcolo contributivo.

  • Per le lavoratrici con almeno 60 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2022 e che alla data della domanda
  1. a) assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l’unione dalla parte civile o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine, entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ovvero
  2. b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Il requisito anagrafico si riduce di un anno per figlio con un limite massimo di riduzione di due
  • Per le lavoratrici con almeno 61 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva minima maturati entro il 31 dicembre 2023 e che alla data della domanda
  1. a) assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l’unione dalla parte civile o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine, entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ovvero
  2. b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Il requisito anagrafico si riduce di un anno per figlio con un limite massimo di riduzione di due
  • Per le lavoratrici con almeno 61 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva minima maturati entro il 31 dicembre 2024 e che alla data della domanda
  1. a) assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l’unione dalla parte civile o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine, entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ovvero
  2. b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Il requisito anagrafico si riduce di un anno per figlio con un limite massimo di riduzione di due

PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI E “APE SOCIAL”

I lavoratori interessati all’accesso all’APE sociale ovvero alla pensione anticipata per i lavoratori precoci potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dell’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in modalità analogica o digitale entro il 31 agosto 2026.

  • LAVORATORI PRECOCI

Sono ricompresi in questa categoria

  • i docenti della scuola dell’infanzia
  • i docenti della scuola primaria

con almeno un anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età. I suddetti lavoratori possono andare in pensione anticipata con 41 anni di contribuzione.

N.B.: il requisito contributivo di 41 anni può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, nr.228.

  • “APE SOCIALE”

L’Anticipo Pensionistico sociale interessa i lavoratori che compiono almeno 63 anni e 5 mesi di età entro il 31 dicembre 2025 e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero e che rientrino in una delle condizioni sottoindicate:

  • Lavoratore che assiste, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità e in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2025;

·         Lavoratore con riduzione della capacità lavorativa almeno del 74% e in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni al 31 dicembre 2025;

  • Lavoratori dipendenti che svolgono lavori gravosi da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette e posseggono una anzianità contributiva di almeno 36 anni al 31 dicembre 2025. Sono ricompresi in quest’ultima categoria i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

N.B.: Al fine del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti per le donne sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio nel limite di due anni.

RISOLUZIONE D’UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2025, l’Amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il lavoratore che abbia raggiunto l’età limite ordinamentale per la permanenza in servizio, fissato per il 2026 a 67 anni, in presenza del requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contribuzione e requisito di importo soglia per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto dal 1996).

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI E GESTIONE DELLE ISTANZE

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico è affidato direttamente alle sedi dell’INPS territorialmente competenti sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo di ciascun lavoratore e della tipologia di pensione indicata nella istanza di cessazione, dandone periodico riscontro al Ministero dell’Istruzione, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 21 aprile 2026.

Gli Ambiti Territoriali o le segreterie scolastiche, di conseguenza, devono provvedere all’esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto, computo presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento al personale che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre 2026. Tale attività ricognitiva è da considerarsi necessaria per completare la posizione assicurativa al fine della certificazione del diritto a pensione.

Gli Ambiti Territoriali del Ministero e le segreterie scolastiche dovranno utilizzare esclusivamente l’applicativo Nuova Passweb per garantire un flusso costante di dati dal sistema SIDI a quello dell’INPS. Le posizioni relative ai pensionandi dovranno, comunque, essere definite entro la data del 9 gennaio 2026.

Le cessazioni dovranno essere convalidate a SIDI, con la specifica funzione, solamente dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS.

TERMINI PER LA RICHIESTA DI CESSAZIONE

Le istanze di revoca devono essere presentate, sempre il termine previsto per la relativa presentazione delle domande di pensione (21 ottobre 2025):

  • per il personale docente (compreso IRC), educativo ed ATA di ruolo esclusivamente tramite la apposita funzione presente in POLIS;

N.B.: gli interessati dovranno dichiarare espressamente, nella domanda di cessazione, se intendono cessare comunque o permanere in servizio in caso di mancanza dei requisiti accertata dall’INPS.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE ALL’INPS

Oltre alla domanda di cessazione dal servizio deve essere presentata direttamente dagli interessati anche la domanda di pensione all’INPS. La domanda di pensione all’INPS non è soggetta alla scadenza del 21 ottobre ma può essere presentata anche successivamente.

Le domande devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  • presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto Previdenziale, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione attualmente accettati dall’INPS:
    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
    • CIE (Carta d’Identità Elettronica)
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (803.164);
  • presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non avrà provveduto a trasmetterla con le modalità indicate.

DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETA’

Il trattenimento in servizio, sia per il raggiungimento del minimo contributivo (per i docenti – compreso gli insegnanti di religione cattolica –, per il personale educativo e per il personale ATA) che per la partecipazione a progetti didattici internazionali riconosciuti ai sensi del comma 257, art.1, L.208/2015 può essere richiesto, in formato analogico o digitale al di fuori della piattaforma POLIS entro il 21 ottobre 2025.

Possono richiedere il trattenimento in servizio:

  • coloro che raggiungono 67 anni di età al 31 agosto 2026 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva. In questo caso il trattenimento in servizio spetta non oltre il 70° anno di età se consente di conseguire, per effetto della proroga, l’anzianità contributiva minima per il diritto a pensione, cioè 20 anni di contributi (art.509, comma 3, Decreto Legislativo 297/1994);
  • coloro che sono impegnanti in progetti didattici internazionali, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (accordi con scuole o università di Paesi stranieri). Il trattenimento in servizio può essere autorizzato per non più di 3 anni con provvedimento motivato del dirigente scolastico.

DOMANDE DI PART-TIME/PENSIONE

Può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico il personale che, congiuntamente,

  • ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne ovvero 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e, contemporaneamente,
  • non ha compiuto il 67° anno di età.

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche l’opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero del profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

La domanda di part time/pensione deve essere presentata, sempre utilizzando la procedura POLIS, entro il 21 ottobre 2025.

T.F.S. e T.F.R.

Il trattamento di fine servizio (o di fine rapporto) viene liquidato:

  • in unico importo annuale, se l’ammontare complessivo lordo è pari o

inferiore a 50.000 euro;

  • in due importi annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In questo caso la prima rata è pari a 000 euro mentre la seconda corrisponderà al residuo. La seconda rata sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata;
  • in tre importi annuali se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso, il primo e il secondo importo sono pari a 50.000 euro lordi mentre il terzo sarà pari alla differenza residua. Il secondo ed il terzo importo saranno pagati rispettivamente 1 anno e 2 anni dopo dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata.

Per quanto riguarda il T.F.S., la circolare ministeriale 31924 richiama l’attenzione degli Uffici Scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes 3400 del 20 settembre del 2019.

Pertanto, per le cessazioni dal 1° settembre 2026, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all’elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica, utilizzando l’applicativo “Comunicazione di cessazione” che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione della prestazione.

Con il nuovo sistema, i dati (giuridici ed economici) vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da “Ultimo miglio TFS” garantendo l’esigenza della certificazione dei dati della posizione assicurativa ai fini previdenziali.

Infine, e per quanto riguarda la prestazione di TFR, le scuole dovranno utilizzare la nuova funzionalità “Ultimo miglio TFR” (circolare 185/2021) solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei precedenti modelli cartacei finora elaborati.

La gestione e la comunicazione al MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e degli incarichi per gli insegnanti di religione cattolica continua ad essere effettuata attraverso le procedure SIDI in cooperazione applicativa con il MEF. Tali pratiche non saranno, quindi, in carico alle scuole ma verranno gestite direttamente dal MEF.

Termini di pagamento del TFS/TFR

Tipologia di cessazioneData di perfezionamento del requisito
Cessazione per limiti di età12 mesi + 90 giorni
Pensione anticipata24 mesi + 90 giorni
Inabilità o decesso15 giorni + 90 giorni

 

Rateizzazione del TFS o del TFR

RateData di perfezionamento del requisito
1° rataFino a 50.000 euro lordi
2° rata – entro l’anno successivo al pagamento della 1° rataDa 50.000 euro lordi fino a 100.000 lordi
3° rata – entro il secondo anno successivo al pagamento della 1° rataOltre 100.000 euro lordi

ANTICIPO TFS/TFR

Il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, nr.4 convertito dalla Legge 28 marzo 2019, n.26, ha previsto la possibilità, per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione quota 100, quota 102, quota 103, anticipata flessibile o in base ai requisiti di cui all’art.24 della Legge 214/2011 (pensione di vecchiaia), di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro.

L’attuazione della norma è stata demandata al DPCM del 22/04/2020 n.51 concernente il “Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR” e all’Accordo Quadro approvato con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 agosto 2020 che definisce i termini, le modalità di adesione e le condizioni economiche delle banche.

Il 1° agosto 2022 è stato sottoscritto il Decreto Ministeriale di rinnovo dell’Accordo Quadro disponendo espressamente che il rinnovo della misura è valido ed efficace per 24 mesi, a far data dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale stesso.

Successivamente, con D.P.C.M. – Dipartimento della Funzione Pubblica del 23 settembre 2024 è stato sottoscritto il rinnovo dell’Accordo Quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio, secondo quanto previsto dall’art.23, comma 2, del decreto-legge 4/2019 che dispone espressamente che il rinnovo della misura è valido e efficace per 24 mesi, a far data dalla pubblicazione del decreto stesso.

Al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo, la circolare invita gli Uffici Scolastici Territoriali a fornire alle sedi INPS di competenza, con la massima tempestività, i dati giuridici ed economici necessari a quantificare l’importo oggetto di finanziamento.

È, infine, di fondamentale importanza che gli Uffici Scolastici preposti, mediante l’utilizzo dei canali Nuova Passweb e Flusso Uniemens provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto.

ANTICIPAZIONE ORDINARIA TFS/TFR

Ricordiamo che dal 1° febbraio 2023 e fino al 31/01/2026 in via sperimentale, l’INPS ha previsto, per i pensionati iscritti alla Gestione Unitaria Creditizia e Sociale, di ottenere un’anticipazione del loro Tfr/Tfs, attraverso l’accesso all’apposito fondo mutualistico.

I lavoratori pubblici interessati possono richiedere l’anticipazione del proprio Tfr/Tfs maturato (completo o in frazione) che non risulta ancora esigibile. Il costo dell’operazione è limitato: INPS, infatti, offre questo servizio con un tasso d’interesse fisso dell’1% e una ritenuta per spese amministrative pari allo 0,50%.

L’importo richiesto viene erogato in un’unica soluzione attraverso una cessione pro solvendo della quota maturata, disponibile ma non ancora esigibile del Tfr/Tfs. Il contratto di cessione prevede il 100% dell’importo maturato, al netto degli interessi e delle spese amministrative.

Le richieste di anticipazione devono essere inoltrate esclusivamente online, tramite il sito INPS. Alternativamente, gli interessati possono rivolgersi ai centri di assistenza fiscale (Caf) o agli istituti di patronato con delega specifica.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Ricordiamo che il lavoratore della scuola iscritto al Fondo Espero, una volta collocato a riposo al fine di ottenere la liquidazione del maturato, deve chiedere la chiusura della propria posizione individuale al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso.

La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene, invece, d’ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti dallo statuto del Fondo stesso (esempio: permanenza nel Fondo per almeno 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l’importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all’assegno sociale.

LE CESSAZIONI DAL SERVIZIO AL 1° SETTEMBRE 2026

TIPO DI CESSAZIONEREQUISITO ANAGRAFICOREQUISITO CONTRIBUTIVO
PENSIONE DI VECCHIAIA

(art.24, commi 6 e 7, L.214/2011)

D’UFFICIO67 anni

Entro il 31/08/2026

 

Minimo di 20 anni di contribuzione maturata entro le stesse date del requisito anagrafico

A DOMANDA67 anni

Tra il 01/09/26 e il 31/12/26

PENSIONE DI VECCHIAIA

(art.1, commi 147-

153, L.205/2017)

A DOMANDA66 anni e 7 mesi Entro il 31/12/2026Minimo di 30 anni al 31/08/2026
Collocamento a riposo d’ufficio (art.1, comma 162, L.207/2024)D’UFFICIO

Per limite ordinamentale di permanenza in servizio

67 anni

Compiuti entro il 31 agosto 2026

20 anni di anzianità contributiva e requisito di importo soglia per il lavoratore con primo accredito contributivo a

partire dal 1996

PENSIONE ANTICIPATA (art.15, D.L.4/2019)A DOMANDANon richiestoDonne

41 anni e 10 mesi di contribuzione al 31/12/26 Uomini

42 anni e 10 mesi di

contribuzione al 31/12/26

PENSIONE “QUOTA 100”

(art.14, comma 1,

D.L.4/2019)

A DOMANDA62 anni

Entro il 31 dicembre 2021

Anzianità contributiva minima di 38 anni

(entro il 31 dicembre 2021)

PENSIONE “QUOTA 102”

(Art.1, comma 87,

L.234/2021)

A DOMANDA64 anni

Entro il 31 dicembre 2022

Anzianità contributiva minima di 38 anni

(entro il 31 dicembre 2022)

PENSIONE “QUOTA 103”

(art.1, commi 283-

284, L.197/2022

A DOMANDA62 anni (maturati entro il 31

dicembre 2023)

Anzianità contributiva minima 41 anni (maturati entro il 31

dicembre 2023)

Pensione anticipata flessibile

(art.1, comma 139, L.213/2023)

A DOMANDA62 anni (maturati entro il 31

dicembre 2024)

Anzianità contributiva minima di 41 anni (maturati entro il 2024)
N.B.: il calcolo della pensione avviene con le regole dell’opzione al sistema contributivo di cui al Decreto Legislativo n, 180 del 1997.
Pensione anticipata flessibile

(art.1, comma 174 L.207/2024)

A DOMANDA62 anni (maturati entro il 31

dicembre 2025)

Anzianità contributiva minima di 41 anni (maturati entro il 2025)
N.B.: il calcolo della pensione avviene con le regole dell’opzione al sistema contributivo di cui al Decreto Legislativo n, 180 del 1997.
OPZIONE DONNA

(art.16 D.L.4/2019)

A DOMANDA58 anni

(maturati al 31 dicembre

2021)

Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31

dicembre 2021

OPZIONE DONNA

(art.1, comma 292, Legge 197/2022

A DOMANDA60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)

Maturati al 31 dicembre 2022

Anzianità contributiva minima 35 anni (maturata entro il 31

dicembre 2022)

Condizioni: lavoratrici che alla data della domanda a) assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l’unione dalla parte civile o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine, entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti

ovvero b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%.

OPZIONE DONNA

(art.1, comma 138, L.213/2023)

A DOMANDA61 anni maturati entro il 31

dicembre 2023

(età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)

Anzianità contributiva minima 35 anni (maturata entro il 31 dicembre 2023)
Condizioni: lavoratrici che alla data della domanda a) assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l’unione dalla parte civile o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine, entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti

ovvero b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%.

 

OPZIONE DONNA

(art.1, comma 173, L.207/2024)

A DOMANDA61 anni maturati entro il 31

dicembre 2024

(età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di

due anni)

Anzianità contributiva minima 35 anni (maturata entro il 31 dicembre 2024)
Condizioni: lavoratrici che alla data della domanda a) assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l’unione dalla parte civile o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine, entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti

ovvero b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%.

 

Documenti