scuola chiusaIn prossimità della valutazione quadrimestrale, si ribadisce e sottolinea ai genitori ed ai docenti, che la legge n. 159/23 (cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l’articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione di docenti e famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell’art. 12 della L. 159/2023:

“….Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento   dell'obbligo   di   istruzione,   il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

  • È stato introdotto nel codice penale l’articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).
  • Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all’articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo”.
  • Nel rispetto di quanto normato nella Legge succitata, è stata effettuata la verifica di quanto su esposto ed accertato l’applicazione di quanto di competenza.

Ad ogni buon fine, si allega ulteriore strumento utile alla giustificazione delle assenze delle/degli alunne/alunni.

Tanto per quanto di competenza.

* Si allega :

1 – Modello di autocertificazione

 

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pdf.pngCircolare n.97 del 05/02/2024 Applicazione L 159 2023 in materia di obbligo scolasticoHOT
Data 05-02-2024
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pdf.pngDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE - OBBLIGO SCOLASTICOHOT
Data 05-02-2024
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